Ass. Arcobaleno 2005

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STATUTO

 


STATUTO


ART.1

E' costituita un'associazione denominata "ARCOBALENO 2005", con sede in Termoli alla Via Isonzo n.8. La sua durata è indeterminata.

ART.2

L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica e a partitica; essa ha lo scopo di:

   - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso la pratica di diverse discipline nell'ambito della cultura;

   - allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale, letterario, teatrale, artistico affinche' sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale, artistica e sportiva come un bene per la persona ed un valore sociale;

   - promuovere percorsi formativi, animativi e ricreativi;

   - promuovere attivita' culturali e di incontro tra le diverse culture (tra diverse generazioni, gruppi sociali, nazionalita' ecc.);

   - promuovere attivita' di informazione sui temi dell'educazione alla pace e alla non violenza;

   - divulgare modalità economiche e sociali sostenibili e nuovi stili di vita;

   - svolgere attivita' di sensibilizzazione ed educazione al rispetto dell'ambiente naturale;

   - organizzare e promuovere (anche in collaborazione con privati cittadini, gruppi, enti e organizzazioni pubbliche) iniziative di studio e di sperimentazione, aventi per oggetto temi di carattere letterario, filosofico, scientifico, artistico, educativo e culturale in genere;

   - offrire uno spazio aperto alla diffusione e conoscenza degli aspetti più significativi della cultura letteraria, teatrale, artistica, sportiva e musicale

   - studiare valorizzare e diffondere storie letterarie, filosofiche, scientifiche religiose, artistiche raccontate da narratori, story-tellers, lettori, attori e autori dei testi stessi;

   - promuovere progetti finalizzati all'animazione di biblioteche locali e scolastiche;

   - recitare e portare in scena commedie, drammi, opere di ogni genere, non solo per il puro scopo del divertimento ma con la finalità di promuovere e produrre la cultura del teatro;  

   - organizzare corsi di preparazione e formazione (scuola-teatro) diretti ai giovani ed agli adolescenti al fine di inserirli nel mondo del teatro;

   - realizzare pubblicazioni multimediali audio e video,   prodotti televisivi e cinematografici, realizzazioni teatrali, DVD, CD audio e CD Rom, pubblicazioni di atti di convegni e di seminari nonche' degli   studi e delle ricerche compiute;

   - organizzare e/o partecipare a mostre, conferenze eventi culturali o simili;

   - collaborare con istituti scolastici attraverso interventi didattici, organizzazione di corsi, conferenze, concerti, dibattiti e manifestazioni in genere;

   - organizzare iniziative di carattere promozionale e quant'altro possa risultare opportuno per il raggiungimento degli scopi medesimi;

   - potenziare i mezzi ed i modi di utilizzo del tempo libero;

   - migliorare le condizioni per la crescita culturale dei propri iscritti;

   - stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, per la gestione di seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi;

   - favorire la nascita di enti o gruppi che, anche per   singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la specifica attivita', collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione

L'Associazione potra' svolgere qualunque altro tipo di attivita' purche' volta al conseguimento delle finalita' sociali.

L'Associazione per la diffusione degli scopi e delle attività precipue, si avvale di specifici organi di stampa. Il Consiglio Direttivo provvederà pertanto alla definizione di tali strumenti stabilendone tutte le modalità di realizzazione e di diffusione. Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi dell'azione degli associati e di quanti, in modo volontario, offriranno la propria collaborazione, dell'opera dei propri dipendenti e consulenti, dei contributi e finanziamenti che enti pubblici e privati e sostenitori concederanno, questi ultimi anche senza divenire associati.

ART.3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

   1) dalle quote sociali annuali;

   2) da donazioni e sovvenzioni, contributi di enti pubblici e privati, regalie e quant'altro, regolarmente accettate;

   3) dal ricavato di manifestazioni, corsi, fiere, spettacoli, concorsi a premi, lotterie, collaborazioni e simili organizzate a beneficio dell'associazione.

ART.4

Sono organi dell'Associazione:

   a) l'Assemblea dei soci;

   b) il Consiglio Direttivo;

   c) il Presidente;

   d) il Vice Presidente;

   e) il Segretario;

   f) il Tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite. Potranno essere presi in considerazione, in via eccezionale, eventuali rimborsi spese solo se preventivamente autorizzati all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

ART.5

L'appartenenza al sodalizio è a tempo indeterminato.

   I soci sono suddivisi in Onorari, Fondatori, Ordinari, Sostenitori ed Aggregati.

ART.6

Sono soci onorari coloro che si sono distinti per meriti o altro titolo ed apportano il loro aiuto allo scopo dell'Associazione. Vengono associati con delibera del Consiglio Direttivo; essi non hanno diritto al voto, non versano quote associative e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART.7

Sono soci Fondatori coloro che intervengono nell'atto costitutivo. Essi entrano a far parte del primo Consiglio Direttivo e possono riproporsi alle candidature per le successive elezioni di diritto e senza presentazione da parte degli altri soci. Essi versano le quote associative indicate dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto.

ART.8

Sono soci Ordinari tutti coloro che vengono tesserati dal Consiglio Direttivo previa domanda, per iscritto, salvo approvazione del Consiglio stesso. Essi versano le quote associative indicate dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto al voto nell'assemblea e possono candidarsi all'elezione nel Consiglio Direttivo con la presentazione delle firme di almeno tre soci ordinari. Il socio Ordinario può dare la propria firma ad un solo candidato per elezione.

ART.9

Sono soci Sostenitori coloro che versano delle quote straordinarie e volontarie; essi non hanno diritto al voto, non versano quote associative e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Sono soci Aggregati il coniuge ed i figli dei soci ordinari, e fondatori. Per tale categoria di soci le quote possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo in misura ridotta. I soci aggregati hanno per il resto gli stessi diritti dei soci onorari e sostenitori.

ART.10

I nuovi soci verseranno, come diritto di segreteria, una tassa di iscrizione stabilita dal Consiglio.

I soci che non avranno rinnovato l'iscrizione inviando la propria quota entro il 31 gennaio di ogni anno potranno provvedervi entro il 31 marzo successivo versando nuovamente la tassa di iscrizione. Decorso tale ultimo termine in caso di ulteriore inadempimento saranno ritenuti morosi.

ART.11

La qualifica di socio si perde:

   a) per dimissioni;

   b) per morosità nel pagamento delle quote associative;

   c) per i motivi di cui al successivo art.17.

Il consiglio Direttivo delibera insindacabilmente nei casi sopra esposti. Il socio radiato perde le quote eventualmente versate.

ART.12

L'Assemblea dei soci è costituita dalla totalità dei soci Ordinari e Fondatori. Essa nomina ogni cinque anni il Consiglio Direttivo. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue decisioni sono prese in conformità alla legge ed al presente statuto.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale annuale risultanti alla data dell'assemblea. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione assistito dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo e suoi soci.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro il mese di marzo di ogni anno.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno con avviso nelle sede sociale e convocazione scritta mediante lettera, fax e-mail ai singoli soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

   a) dal Presidente;

   b) da 2/3 del Consiglio Direttivo;

   c) da 1/3 dei soci.

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data e l'ora, con avviso almeno otto giorni prima nella sede sociale e tramite convocazione scritta effettuata nei modi di cui sopra.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci più uno e delibera con voto di maggioranza; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 2/3 degli associati.

ART.13

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di consiglieri compreso tra 4 e 7 da determinarsi prima della nomina dell'Assemblea medesima. I consiglieri restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario; potrà altresì procedere alla elezione di direttori artistici, portavoce, addetti stampa, ecc.

Il Consiglio provvederà alla emanazione del regolamento interno e alle successive modifiche, se necessarie.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è l'organo direttivo dell'Associazione ed ha i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinari che straordinari. Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta, nonchè la richiesta di eventuali adeguamenti della quota sociale annuale. Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto apposito verbale firmato dai presenti.

E' in facoltà del Consiglio avvalersi della collaborazione o della consulenza di esperti.

Qualora venga meno per dimissioni o altre cause un componente del Consiglio il Presidente provvederà ad eleggere il nuovo consigliere che resterà in carica alla prima assemblea successiva

ART.14

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal vice-presidente ed in mancanza di questo dal consigliere più anziano d'età. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e agisce ed opera previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, previa autorizzazione unanime del Consiglio può accedere a mutui bancari ed aperture di conti correnti presso istituti di credito.

ART.15

Tesoriere e Segretario sono organi ausiliari del Presidente. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e vengono scelti tra i membri del Consiglio stesso. Le due cariche possono essere rivestite anche da uno stesso membro del Consiglio.

Il Segretario assiste al Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni.

Il Segretario è responsabile insieme al Presidente e al Tesoriere della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Segretario il Consiglio nominerà nel suo interno un Segretario esclusivamente per la redazione del verbale della riunione in cui il segretario già nominato sia assente. Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'associazione. Sarà compito del Tesoriere inoltre assicurarsi che alla fine di ogni esercizio sociale vengano depositati presso la sede sociale i bilanci preventivo e consuntivo, per consentirne la conoscenza agli associati.

ART.16

L'Associazione non potrà essere dichiarata responsabile per eventuali danni comunque derivati ai soci in conseguenza dell'attività da essi svolta.

Il singolo socio è peraltro personalmente responsabile per eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento della sua attività associativa e pertanto è tenuto a sollevare l'Associazione da ogni responsabilità o da risarcimento di danni a terzi.

ART.17

Il Consiglio Direttivo potrà prendere provvedimenti disciplinari a carico dei soci che commettano azioni non corrette nei confronti dell'associazione e della sua immagine, non osservino le norme dello statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

I provvedimenti possono essere:

   a) censura verbale o scritta;

   b) sospensione periodica;

   c) radiazione.

ART.18

L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Durante la vita sociale è vietato distribuire utili, avanzi di gestione, riserve.

ART.19

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati; copia dello stesso deve essere affisso presso l'albo della sede sociale, a disposizione di tutti gli associati.

ART.20

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato col voto favorevole dei 2/3 degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione le proprietà e le attività, dopo l'estinzione di eventuali debiti, vengono devolute alle istituzioni con le stesse finalità.

ART.21

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART.22

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del regolamento interno e del Codice Civile




REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1

Il Consiglio Direttivo redice, legge e approva il REGOLAMENTO INTERNO dell’Associazione “ARCOBALENO 2005” con sede in Via Isonzo, 8 a Termoli.

La validità del presente regolamento ha durata illimitata e può essere variata secondo le indicazioni previste nello Statuto dell’associazione stessa.

ART. 2

L’ART.2 sottolinea che l'associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica; essa ha lo scopo di:

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso la pratica di diverse discipline nell'ambito della cultura;

- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale, letterario, teatrale, artistico affinche’ sappiano trasmettere l’amore per la cultura musicale, artistica e sportiva come un bene per la persona ed un valore sociale;

- promuovere percorsi formativi, animativi e ricreativi;

- promuovere attivita’ culturali e di incontro tra le diverse culture (tra diverse generazioni, gruppi sociali, nazionalita’ ecc.);

- promuovere attivita’ di informazione sui temi dell’educazione alla pace e alla non violenza;

- divulgare modalità economiche e sociali sostenibili e nuovi stili di vita;

- svolgere attivita’ di sensibilizzazione ed educazione al rispetto dell’ambiente naturale;

- organizzare e promuovere (anche in collaborazione con privati cittadini, gruppi, enti e organizzazioni pubbliche) iniziative di studio e di sperimentazione, aventi per oggetto temi di carattere letterario, filosofico, scientifico, artistico, educativo e culturale in genere;

- offrire uno spazio aperto alla diffusione e conoscenza degli aspetti più significativi della cultura letteraria, teatrale, artistica, sportiva e musicale

- studiare valorizzare e diffondere storie letterarie, filosofiche, scientifiche religiose, artistiche raccontate da narratori, story-tellers, lettori, attori e autori dei testi stessi;

- promuovere progetti finalizzati all’animazione di biblioteche locali e scolastiche;

- recitare e portare in scena commedie, drammi, opere di ogni genere, non solo per il puro scopo del divertimento ma con la finalità di promuovere e produrre la cultura del teatro;

- organizzare corsi di preparazione e formazione (scuola-teatro) diretti ai giovani ed agli adolescenti al fine di inserirli nel mondo del teatro;

- realizzare pubblicazioni multimediali audio e video,  prodotti televisivi e cinematografici, realizzazioni teatrali, DVD, CD audio e CD Rom, pubblicazioni di atti di convegni e di seminari nonche’ degli  studi e delle ricerche compiute;

- organizzare e/o partecipare a mostre, conferenze eventi culturali o simili;

- collaborare con istituti scolastici attraverso interventi didattici, organizzazione di corsi, conferenze, concerti, dibattiti e manifestazioni in genere;

- organizzare iniziative di carattere promozionale e quant’altro possa risultare opportuno per il raggiungimento degli scopi medesimi;

- potenziare i mezzi ed i modi di utilizzo del tempo libero;

- migliorare le condizioni per la crescita culturale dei propri iscritti;

- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, per la gestione di seminari e/o per la fornitura di servizi, nell’ambito dei propri scopi;

- favorire la nascita di enti o gruppi che, anche per  singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la specifica attivita’, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all’Associazione

L’Associazione potra’ svolgere qualunque altro tipo di attivita’ purche’ volta al conseguimento delle finalita’ sociali.

L'Associazione per la diffusione degli scopi e delle attività precipue, si avvale di specifici organi di stampa. Il Consiglio Direttivo provvederà pertanto alla definizione di tali strumenti stabilendone tutte le modalità di realizzazione e di diffusione. Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi dell'azione degli associati e di quanti, in modo volontario, offriranno la propria collaborazione, dell'opera dei propri dipendenti e consulenti, dei contributi e finanziamenti che enti pubblici e privati e sostenitori concederanno, questi ultimi anche senza divenire associati.

ART. 3

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

   1)      dalle quote sociali annuali;
   2)      da donazioni e sovvenzioni, contributi di enti pubblici e privati, regalie e quant’altro, regolarmente accettate;
   3)      dal ricavato di manifestazioni, corsi, fiere, spettacoli, concorsi a premi, lotterie, collaborazioni e simili organizzate a beneficio dell'associazione.

ART. 4

Sono organi dell'Associazione:

   A.     l'Assemblea dei soci;
   B.     il Consiglio Direttivo;
   C.     il Presidente;
   D.     il Vice Presidente;
   E.      il Segretario;
   F.      il Tesoriere.
   G.     il Vice Segretario
   H.     il Revisore dei Conti
   I.        il Curatore

ART. 4 bis

Tutte le cariche sono gratuite. Potranno essere presi in considerazione, in via eccezionale, eventuali rimborsi spese solo se preventivamente autorizzati all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

L'appartenenza al sodalizio è a tempo indeterminato.

I soci sono suddivisi in Onorari, Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Simpatizzanti ed Aggregati.

ART. 6

Sono soci ONORARI coloro che si sono distinti per meriti o altro titolo ed apportano il loro aiuto allo scopo dell'Associazione. Vengono associati con delibera del Consiglio Direttivo; essi non hanno diritto al voto, non versano quote associative, non versano la quota per diritto di segreteria e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Hanno diritto a sconti su tutte le iniziative dell’associazione dove è previsto un contributo dei partecipanti. Hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione stessa. Possono partecipare a tutte le iniziative dell’associazione.

ART. 7

Sono soci FONDATORI coloro che intervengono nell'atto costitutivo. Essi entrano a far parte del primo Consiglio Direttivo e possono riproporsi alle candidature per le successive elezioni di diritto e senza presentazione da parte degli altri soci. Essi versano le quote associative indicate dal Consiglio Direttivo, non versano la quota per diritto di segreteria ed hanno diritto di voto.

Hanno diritto a sconti su tutte le iniziative dell’associazione dove è previsto un contributo dei partecipanti. Hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione stessa. Possono partecipare a tutte le iniziative dell’associazione.

ART. 8

Sono soci ORDINARI tutti coloro che vengono tesserati dal Consiglio Direttivo previa domanda, per iscritto, salvo approvazione del Consiglio stesso. Essi versano le quote associative indicate dal Consiglio Direttivo, versano la quota per diritto di segreteria, hanno diritto al voto nell'assemblea e possono candidarsi all'elezione nel Consiglio Direttivo con la presentazione delle firme di almeno tre soci ordinari. Il socio Ordinario può dare la propria firma ad un solo candidato per elezione.

Hanno diritto a sconti su tutte le iniziative dell’associazione dove è previsto un contributo dei partecipanti. Hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione stessa. Possono partecipare a tutte le iniziative dell’associazione.

ART. 9

Sono soci SOSTENITORI coloro che versano delle quote straordinarie e volontarie; essi non hanno diritto al voto, non versano quote associative non versano la quota per diritto di segreteria e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Hanno diritto a sconti su tutte le iniziative dell’associazione dove è previsto un contributo dei partecipanti. Hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione stessa. Possono partecipare a tutte le iniziative dell’associazione.

ART. 9 bis

Sono soci AGGREGATI il coniuge ed i figli dei soci ordinari, e fondatori. Essi versano le quote associative indicate dal Consiglio Direttivo, versano la quota per diritto di segreteria, non hanno diritto al voto nell'assemblea e non possono candidarsi all'elezione nel Consiglio Direttivo.

Hanno diritto a sconti su tutte le iniziative dell’associazione dove è previsto un contributo dei partecipanti. Hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione stessa.

Possono partecipare a tutte le iniziative dell’associazione.

ART. 9 tris

Sono soci SIMPATIZZANTI tutti coloro che vengono tesserati dal Consiglio Direttivo previa domanda, per iscritto, salvo approvazione del Consiglio stesso. Essi versano le quote associative indicate dal Consiglio Direttivo, non versano la quota per diritto di segreteria, non hanno diritto al voto nell'assemblea e non possono candidarsi all'elezione nel Consiglio Direttivo.

Hanno diritto a sconti su tutte le iniziative dell’associazione dove è previsto un contributo dei partecipanti. Non hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione stessa. Possono partecipare a tutte le iniziative dell’associazione.

ART. 10

I soci che non avranno rinnovato l'iscrizione inviando o versando la propria quota entro il 31 gennaio di ogni anno potranno provvedervi entro il 31 marzo successivo versando nuovamente la tassa di iscrizione.

Decorso tale ultimo termine in caso di ulteriore inadempimento saranno ritenuti morosi. In caso di morosità del socio, esso, per poter ritornare ad essere socio ha la necessità di essere riammesso previa domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di scegliere insidacabilmente per la respinta o l’accettazione della domanda stessa.

ART. 11

La qualifica di socio si perde:

  • per dimissioni; Il socio dimissionario presenta la sua richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale, valutando le motivazioni, tenderà a far rinunciare alla dimissione il socio stesso. Il Socio non ha obbligo alcuno a dover rinunciare alle dimissioni e non ha diritto di rivalsa sulle/a quote/a eventualmente versata/o fino a quel momento.

  • per morosità nel pagamento delle quote associative;

  • per i motivi di cui al successivo art.17.


Il Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente nei casi sopra esposti. Il socio radiato perde le quote eventualmente versate.

ART. 12

L'Assemblea dei soci è costituita dalla totalità dei soci Ordinari e Fondatori.

Essa nomina ogni cinque anni il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue decisioni sono prese in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento Interno.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale annuale risultanti alla data dell'assemblea.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione assistito dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo e suoi soci.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro il mese di marzo di ogni anno.

ART. 12 bis

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno con avviso nelle sede sociale e convocazione scritta mediante lettera, fax e-mail ai singoli soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

  • L'Assemblea è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci;

  • Delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi;

  • In seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza.


ART. 12 tris

L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

       a)     dal Presidente;
       b)     da 2/3 del Consiglio Direttivo;
       c)     da 1/3 dei soci.

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data e l'ora, con avviso almeno otto giorni prima nella sede sociale e tramite convocazione scritta mediante lettera, fax e-mail ai singoli soci.

  • L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci più uno e delibera con voto di maggioranza;

  • In seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti.

  • Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 2/3 degli associati.


ART. 13

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di consiglieri pari a 7.

I consiglieri restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario, il vice Segretario, il Revisore dei Conti ed il Curatore.

Il Consiglio provvede alla emanazione del regolamento interno e alle successive modifiche, se necessarie.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è l'organo direttivo dell'Associazione ed ha i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinari che straordinari.

Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta, nonchè la richiesta di eventuali adeguamenti della quota sociale annuale.

Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto apposito verbale firmato dai presenti.

E' in facoltà del Consiglio avvalersi della collaborazione o della consulenza di esperti.

Qualora venga meno per dimissioni o altre cause un componente del Consiglio il Presidente provvederà ad eleggere il nuovo consigliere che resterà in carica fino alla prima assemblea successiva.

ART. 14

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal vice-presidente ed in mancanza di questo dal consigliere più anziano d'età. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e agisce ed opera previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, previa autorizzazione unanime del Consiglio può accedere a mutui bancari ed aperture di conti correnti presso istituti di credito.

ART. 14 bis

Il Tesoriere e Segretario sono organi ausiliari del Presidente. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e vengono scelti tra i membri del Consiglio stesso. Le due cariche possono essere rivestite anche da uno stesso membro del Consiglio.

ART. 15

Il Segretario assiste al Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni.

Il Segretario è responsabile insieme al Presidente e al Tesoriere della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Segretario subentra il Vice Segretario, in caso d’assenza anche di quest’ultimo, il Consiglio nominerà nel suo interno un Segretario esclusivamente per la redazione del verbale della riunione in cui il segretario già nominato sia assente.

ART. 15 bis

Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'associazione. Sarà compito del Tesoriere inoltre assicurarsi che alla fine di ogni esercizio sociale vengano depositati presso la sede sociale i bilanci preventivo e consuntivo, per consentirne la conoscenza agli associati.

Il Tesoriere è responsabile di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la regolarità dei movimenti in entrata ed in uscita.

Il Tesoriere si avvale della collaborazione del Curatore affinché la documentazione venga custodita nei locali della sede fiscale sotto la responsabilità di entrambi.

ART. 15 tris

Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di sua assenza (vedi Art. 15 del presente Regolamento Interno).

ART. 15 quatris

Il Revisore dei Conti segue tutti i movimenti del direttivo. Ne valuta le scelte, i movimenti economici e ne rende noto ai soci qualora ne riterrebbe opportuno una migliore visione di una eventuale anomalia del rispetto del presente regolamento o dello statuto. Esso rappresenta la super visione dei soci stessi nelle valutazioni dell’operato del Consiglio Direttivo.

ART. 15 quintis

Il Curatore dei “Documenti e Beni Patrimoniali” è custode e responsabile dei documenti dell’associazione all’interno della sede fiscale della stessa. E’ colui che verifica, custodisce e verifica l’allocazione e lo stato fisico dei Beni Patrimoniali. Ne valuta le condizioni, i valori e l’eventuale sostituzione degli stessi.

Riferisce al consiglio variazioni di posto, di stato fisico ed eventuale richiesta di sostituzione. Prende decisioni in merito dopo l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 16

L'Associazione non potrà essere dichiarata responsabile per eventuali danni comunque derivati ai soci in conseguenza dell'attività da essi svolta.

Il singolo socio è peraltro personalmente responsabile per eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento della sua attività associativa e pertanto è tenuto a sollevare l'Associazione da ogni responsabilità o da risarcimento di danni a terzi.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo potrà prendere provvedimenti disciplinari a carico dei soci che commettano azioni non corrette nei confronti dell'associazione e della sua immagine, non osservino le norme dello statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

I provvedimenti possono essere:

   a)      censura verbale o scritta;
   b)     sospensione periodica;
   c)      radiazione.

ART. 18

L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Durante la vita sociale è vietato distribuire utili, avanzi di gestione, riserve.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati; copia dello stesso deve essere affisso presso l’albo della sede sociale, a disposizione di tutti gli associati.

ART. 20

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato col voto favorevole dei 2/3 degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione le proprietà e le attività, dopo l'estinzione di eventuali debiti, vengono devolute alle istituzioni con le stesse finalità o enti o associazioni di beneficenza.

ART. 21

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 22

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del del Codice Civile.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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